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RACCOLTA FIRME

22 maggio – Mattinata ricca di sole e di iniziative con Roberto Gualtieri. Prima a largo Berlinguer per parlare di trasporti e dopo a Villa Celimontana per denunciare la vergognosa chiusura, a cui è stata condannata per l’incompetenza dell’amministrazione, ormai da gennaio. Poco fa, infine, abbiamo concluso la mattinata portando un saluto al banchetto del Circolo PD Esquilino – CelioMonti – XX Settembre impegnato nella raccolta firme per la candidatura di Roberto alle primarie del centro-sinistra. E per finire un giro nei rinnovati giardini di Piazza Vittorio.

6 marzo – Oggi a Testaccio al banchetto organizzato per la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

“Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.

E’ la sintesi della proposta di legge che il comitato promotore presieduto dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha presentato il 20 ottobre 2020 in Cassazione. La legge di iniziativa popolare contro propaganda nazi-fascista auspica l’introduzione di specifiche pene per la propaganda di fascismo e nazismo anche attraverso l’uso dei social.

Servono 50.000 firme per la presentazione della proposta di legge. Vi invito a recarvi entro il 31 marzo presso gli Uffici del Municipio I oppure presso i banchetti che raccolgono le firme ogni sabato fino alle 13.00 a Piazza S. Cosimato e al Mercato Testaccio.

Qui il testo della proposta di legge

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su
(GU n.260 del 20-10-2020)
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio